Il Ministero della Salute, su proposta del Ministero dei Trasporti, ha adottato un’ordinanza che dispone:

  1. Per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio.
  2. Il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2

In allegato l’Ordinanza aggiornata con i riferimenti normativi all’elenco delle isole.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in

particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», e, in particolare, l’articolo 9-quater, comma 1, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che ha previsto, a decorrere dal 10 gennaio 2022, l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), per l’accesso anche ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e per il loro utilizzo;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto, altresì, l’articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto, inoltre, l’art. 4 del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che prevede l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», e, in particolare, il sopra citato articolo 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»” e, in particolare, l’allegato 16, concernente “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»”, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vista la richiesta formulata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani in merito alle modalità di accesso degli studenti dai 12 anni compiuti al trasporto scolastico anche dedicato;

Sentito il Ministro dell’istruzione;

Tenuto conto della specifica situazione geografica delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri, caratterizzata dalla peculiare disponibilità dei mezzi di collegamento con le altre isole e con il resto del Paese;

Rilevata la necessità, sulla base del quadro normativo vigente e delle tempistiche della campagna vaccinale in corso, di garantire ai soggetti che devono spostarsi da e per le isole minori e da e per le isole lagunari e lacustri, nel rispetto delle adottate misure di contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV- 2, il regolare accesso alle cure e la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure transitorie di carattere eccezionale in materia, che consentano tali spostamenti attraverso il ricorso altresì alla Certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;

Rilevata, altresì, la necessità indifferibile e urgente di assicurare la continuità didattica per tutti gli studenti appartenenti alla medesima comunità scolastica per i quali è in corso la specifica campagna vaccinale anti SARS-Cov-2 secondo i criteri di cui alle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 59179 del 24 dicembre 2021: “Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” e n. 1254 del 5 gennaio 2021 ”Estensione della raccomandazione della

dose di richiamo (“booster”) a tutti i soggetti della fascia di età 12-15 anni, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”;

Ritenuto pertanto di consentire agli stessi il pieno accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1
1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9-quater del citato decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

.

© 2021 HTO.tv – Riproduzione Riservata