Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) 

(GU n.59 del 8-3-2020)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  procedere  a  una  rimodulazione  delle  aree
nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Tenuto conto  delle  indicazioni  formulate  dal  Comitato  tecnico
scientifico  di  cui  all'art.  2   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,  nonche'
sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti  delle  regioni
e,  per  i  profili  di  competenza,  i  Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e
nelle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia,
Rimini,    Pesaro    e    Urbino,    Alessandria,    Asti,    Novara,
      Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino,  Alessandria,
Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e
Venezia, sono adottate le seguenti misure: 
    a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno
dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da
comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il
proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante; 
    c) divieto assoluto  di  mobilita'  dalla  propria  abitazione  o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero
risultati positivi al virus; 
    d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta  consentito
lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonche'  delle
sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  di
categoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici   o   a
manifestazioni nazionali o internazionali,  all'interno  di  impianti
sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all'aperto  senza  la
presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  le
societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano; 
    e) si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera r); 
    f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
    g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche'  gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi,
sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei
predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; 
    h) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e  di  formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti
privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di
attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici
in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in
medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento
sociale, e' da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione
alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i
servizi educativi per l'infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di
circoli didattici o istituti comprensivi; 
    i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro di cui  all'allegato  1  lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri; 
    l) sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalita'  telematica;
sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale
sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il
personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi
preferibilmente con  modalita'  a  distanza  o,  in  caso  contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all'allegato 1 lettera d); 
    n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00
alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le
condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di
violazione; 
    o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle  di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con  modalita'  contingentate  o  comunque
idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d),  tra  i
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; 
    p) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare
riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  ed
evitando assembramenti; 
    r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e
grandi  strutture  di  vendita,  nonche'  gli  esercizi   commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni  per  garantire  la  possibilita'  del  rispetto  della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all'allegato
1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita'  in  caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative
che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza
interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  le
richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e'
disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi
alimentari, il cui  gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di
cui  all'allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione
dell'attivita' in caso di violazione; 
    s) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri
ricreativi; 
    t) sono sospesi gli esami di idoneita' di  cui  all'articolo  121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso
gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei
territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento
dirigenziale e' disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno
potuto sostenere le prove d'esame in ragione  della  sospensione,  la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
                               Art. 2 
 
  Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 
            nazionale del diffondersi del virus COVID-19 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti
misure: 
    a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica
o congressuale; 
    b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 
    c) sono sospese le  attivita'  di  pub,  scuole  di  ballo,  sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati,
con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; 
    d) e' sospesa l'apertura dei  musei  e  degli  altri  istituti  e
luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
    e)  svolgimento  delle  attivita'  di  ristorazione  e  bar,  con
obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della
sospensione dell'attivita' in caso di violazione; 
    f) e' fortemente raccomandato  presso  gli  esercizi  commerciali
diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e  al  chiuso,
che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali  da
consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita'  contingentate
o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i
visitatori; 
    g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia
privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi
e competizioni, nonche' delle  sedute  di  allenamento  degli  atleti
agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali  casi,
le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a  contenere  il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport  di
base e le attivita'  motorie  in  genere,  svolti  all'aperto  ovvero
all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di
cui all'allegato 1, lettera d); 
    h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020  i  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e
grado,  nonche'  la  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e   di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi
professionali, anche regionali, master, universita'  per  anziani,  e
corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  possibilita'
di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi  dalla
sospensione i corsi post universitari  connessi  con  l'esercizio  di
professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in  formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche'  le
attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze, a  condizione  che  sia  garantita  la
distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d).  Al  fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa; 
    i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado; 
    l)  fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   h),   la
riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art.  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a  malattia  infettiva  soggetta  a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8
gennaio 1991, di durata superiore a  cinque  giorni,  avviene  dietro
presentazione  di  certificato   medico,   anche   in   deroga   alle
disposizioni vigenti; 
    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita'; 
    n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; 
    o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
    q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati
dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
    s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori  di  lavoro  di
favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; 
    t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    u) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di
valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o
video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la liberta' vigilata o di modificare i relativi  regimi  in  modo  da
evitare  l'uscita  e  il  rientro   dalle   carceri,   valutando   la
possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare; 
    v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato  1,  lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri; 
    z) divieto assoluto  di  mobilita'  dalla  propria  abitazione  o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero
risultati positivi al virus. 
                               Art. 3 
 
                Misure di informazione e prevenzione 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di
prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
previste dal Ministero della salute; 
    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati
di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire
dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta
necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia
possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); 
    c) si raccomanda di  limitare,  ove  possibile,  gli  spostamenti
delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; 
    d) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere
presso il proprio domicilio e  di  limitare  al  massimo  i  contatti
sociali, contattando il proprio medico curante; 
    e) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; 
    f) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  1   anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    g) e' raccomandato ai comuni  e  agli  altri  enti  territoriali,
nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire  attivita'
ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal
presente decreto, che promuovano e favoriscano  le  attivita'  svolte
all'aperto, purche' svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone
ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; 
    h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    i) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e
private sono adottate opportune misure organizzative volte a  ridurre
i contatti ravvicinati  tra  i  candidati  e  tali  da  garantire  ai
partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un
metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); 
    l) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; 
    m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la
data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come
identificate  dall'Organizzazione  mondiale   della   sanita',   deve
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche'  al  proprio
medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  scelta.  Le
modalita' di trasmissione dei dati ai  servizi  di  sanita'  pubblica
sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica  i
riferimenti dei nominativi e  dei  contatti  dei  medici  di  sanita'
pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o
il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli  operatori
delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la  trasmissione
ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 
  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e  le  finalita'
al fine di assicurare la massima adesione; 
    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario,  l'operatore  di  sanita'  pubblica  informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
da  cui  il  soggetto  e'  assistito  anche  ai  fini  dell'eventuale
certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020
0000716 del 25 febbraio 2020); 
    d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'  pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena,
specificandone la data di inizio e fine. 
  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: 
    a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 
  4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria
e' indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalita'  e  le
finalita'  dell'isolamento  domiciliare  al  fine  di  assicurare  la
massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: 
    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni
dall'ultima esposizione; 
    b) divieto di contatti sociali; 
    c) divieto di spostamenti e viaggi; 
    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza. 
  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
    a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il
pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica; 
    b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
    c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario. 
  6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata  l'applicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1. 
                               Art. 4 
 
                      Monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui all'articolo 1,  nonche'  monitora  l'attuazione  delle
restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il
prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  il  mancato
rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi
dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma
4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data dell'8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 
  2. Le misure di cui agli articoli 2  e  3  si  applicano  anche  ai
territori di cui  all'art.  1,  ove  per  tali  territori  non  siano
previste analoghe misure piu' rigorose. 
  3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti i decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020. 
  4. Resta salvo  il  potere  di  ordinanza  delle  Regioni,  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 
  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 8 marzo 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417 
                                                           Allegato 1 
    Misure igienico-sanitarie: 
      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a
disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per
il lavaggio delle mani; 
      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
      c) evitare abbracci e strette di mano; 
      d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza
interpersonale di almeno un metro; 
      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
      f)  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in
particolare durante l'attivita' sportiva; 
      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che
siano prescritti dal medico; 
      l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o
alcol; 
      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o
se si presta assistenza a persone malate.